Art. 120Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio

[1]Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.

[2]Se il colpevole e' il comandante di un reparto o il militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si tratta di servizio armato, la pena e' aumentata.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art120 · fonte su Normattiva