Art. 125 — Inosservanza di istruzioni ricevute
[1]L'ufficiale incaricato di una missione o di una spedizione od operazione militare, che non ottempera, senza giustificato motivo, alle istruzioni ricevute, e' punito, se il fatto ha pregiudicato l'esito della missione, spedizione od operazione, con la reclusione militare fino a tre anni.
[2]La condanna importa la rimozione.
[3]Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a sei mesi.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva