Art. 132 — Inadempienza nelle somministrazioni militari
[1]Il militare, che, essendo obbligato, per ragione di ufficio o servizio, a provvedere all'approvvigionamento o a somministrazioni di viveri o di altre cose necessarie ad alcuno dei servizi militari, li fa mancare, e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
[2]Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a un anno.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva