Art. 134 (Codice penale militare di guerra)Ubriachezza procurata per sottrarsi a un servizio

[1]Fuori del caso preveduto dal numero 2° dell'articolo 112, il militare, che, per sottrarsi all'adempimento di un servizio, si pone in tale stato di ubriachezza, da escludere o menomare la sua capacita' di prestarlo, e' punito con la reclusione militare da tre a sette anni.

[2]Se trattasi di un servizio in presenza del nemico, si applica la reclusione militare non inferiore a sette anni.

[3]Se il fatto e' commesso da militare comandante di un reparto o preposto a un servizio o capo di posto, la pena e' aumentata.

[4]La condanna importa la rimozione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art134 · fonte su Normattiva