Art. 134 (Codice penale militare di guerra) — Ubriachezza procurata per sottrarsi a un servizio
[1]Fuori del caso preveduto dal numero 2° dell'articolo 112, il militare, che, per sottrarsi all'adempimento di un servizio, si pone in tale stato di ubriachezza, da escludere o menomare la sua capacita' di prestarlo, e' punito con la reclusione militare da tre a sette anni.
[2]Se trattasi di un servizio in presenza del nemico, si applica la reclusione militare non inferiore a sette anni.
[3]Se il fatto e' commesso da militare comandante di un reparto o preposto a un servizio o capo di posto, la pena e' aumentata.
[4]La condanna importa la rimozione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva