Art. 150 (Codice penale militare di guerra) — Diserzione immediata
[1]Le pene stabilite dagli articoli 146, 147, 148 e 149 si applicano altresi' nei casi di diserzione immediata, preveduti dall'articolo 149 del codice penale militare di pace.
[2]Nel caso preveduto dal numero 5° dell'articolo 149 del codice penale militare di pace, le pene indicate nel comma precedente, si applicano altresi' alla persona che si sostituisce al militare disertore. Tuttavia, la pena puo' essere diminuita.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva