Art. 161
[1](Procurata inabilita' o simulata infermita' a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare).
[2]Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, il militare, che, a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, in qualsiasi modo si rende inabile al detto adempimento, ovvero simula una infermita' o una imperfezione, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
[3]Se dal fatto e' derivata inabilita' al servizio militare, si applicano le disposizioni dell'articolo 158.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva