Art. 167Distruzione o sabotaggio di opere militari

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[1]Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 105 a 108, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

[2]Se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione.

[3]Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a cinque anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 8 dicembre 2022 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art167 · fonte su Normattiva