Art. 169 (Codice penale militare di guerra) — Omissione di provvedere alla cessazione delle ostilita'
Il comandante, che, avendo ricevuto comunicazione ufficiale di una sospensione d'armi, di un armistizio o della conclusione della pace, omette per colpa, di disporre prontamente che le forze militari dipendenti dal suo comando cessino dalle ostilita', e' punito, per cio' solo, con la reclusione militare da uno a dieci anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva