Art. 188 — Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare
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[1]Quando alcuno dei fatti enunciati nell'articolo 186 e' commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, alla pena di morte con degradazione e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.
[2]Le disposizioni del comma precedente non si applicano nel caso di omicidio, che, a norma del codice penale, sia punibile con la morte.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 18 dicembre 1985 · versione 0 su Normattiva