Art. 198 — Provocazione
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Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti e' commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore, e subito dopo di esso, o subito dopo che il superiore ne ha avuto notizia, alla pena di morte e' sostituita la reclusione non inferiore a venti anni; all'ergastolo e' sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni, e le altre pene sono diminuite dalla meta' a due terzi.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 18 dicembre 1985 · versione 0 su Normattiva