Art. 200Disposizioni penali applicabili

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In caso di sfida a duello, di accettazione di sfida o di uso delle armi in duello fra militari in servizio, o fra militari in servizio e militari in congedo, o fra militari in servizio e persone estranee alle forze armate dello Stato, in luogo delle disposizioni del codice penale, relative ai reati suindicati, si applicano quelle delle sezioni seguenti.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 4 aprile 1956 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art200 · fonte su Normattiva