Art. 204 (Codice penale militare di guerra) — Provocazione
Se alcuno dei reati preveduti dai due articoli precedenti e' commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza, ovvero in una minaccia o ingiuria grave, e immediatamente dopo di essa, alla pena di morte e' sostituita la reclusione militare non inferiore a quindici anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'. 38a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1994, n. 589
38aLa L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva