Art. 207 (Codice penale militare di guerra) — Manifestazione sediziosa
Il prigioniero di guerra, che, comunicando con piu' prigionieri di guerra, insinua il malcontento contro l'Autorita' militare italiana per l'applicazione del regime dei prigionieri di guerra, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva