Art. 233Furto d'uso o su cose di tenue valore; Furto di oggetti di vestiario o di equipaggiamento

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[1]Si applica la reclusione militare fino a sei mesi:

[2]1° se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita;

[3]2° se il fatto e' commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave e urgente bisogno;

[4]3° se il fatto e' commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo.

[5]Tali disposizioni non si applicano, se ricorre alcuna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2° e 3° del primo comma dell'articolo 231.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 17 gennaio 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art233 · fonte su Normattiva