Art. 240 — Reati commessi contro militari in congedo che vestono, ancorche' indebitamente, l'uniforme militare
((Il militare in servizio alle armi, o considerato tale, che commette alcuno dei fatti previsti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro, contro un militare in congedo mentre questi veste, ancorche' indebitamente, l'uniforme militare, e' punito a norma delle rispettive disposizioni di questo Codice)).
Testo vigente dal 4 aprile 1956, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva