Art. 240 — Reati commessi contro militari in congedo che vestono, ancorche' indebitamente, l'uniforme militare
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[1]Il militare in congedo, che, mentre veste, ancorche' indebitamente, l'uniforme militare, commette verso un militare in servizio alle armi o considerato tale alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro, e' punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice.
[2]Le stesse disposizioni si applicano:
[3]1° al militare in servizio alle armi o considerato tale, che commette alcuno dei fatti suindicati verso un militare in congedo, mentre questi veste, ancorche' indebitamente, l'uniforme militare;
[4]2° al militare in congedo, che commette alcuno dei fatti stessi verso altro militare in congedo, Mentre entrambi vestono, ancorche' indebitamente, l'uniforme militare.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 4 aprile 1956 · versione 0 su Normattiva