Art. 245 (Codice penale militare di guerra) — Inizio dell'azione penale per i procedimenti di competenza dei tribunali militari di guerra
[1]L'azione penale e' iniziata ed esercitata in seguito a disposizione del comandante dell'unita', presso cui e' costituito il tribunale militare di guerra competente.
[2]Il comandante dell'unita', presso cui e' costituito il tribunale militare di guerra, puo' delegare temporaneamente al pubblico ministero il potere di iniziare l'azione penale, fuori del caso di procedimenti contro militari, militarizzati o assimilati rivestiti di grado o rango superiore a quello di capitano.
[3]L'azione penale e' iniziata per disposizione del comandante supremo:
[4]1° se il colpevole e' un ufficiale generale o un ufficiale di grado corrispondente;
[5]2° se trattasi di alcuno dei reati preveduti dal titolo quarto del libro terzo.
[6]Durante l'istruzione, i comandanti indicati in questo articolo possono, rispettivamente, disporre che l'esercizio dell'azione penale sia sospeso o revocato.
[7]Ferme le disposizioni del numero 1° del terzo comma di questo articolo e quelle degli articoli 17 e 28, le attribuzioni che questo codice conferisce al comandante supremo possono essere da questo delegate a un ufficiale di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o corrispondente.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva