Art. 245

[1](Minaccia o ingiuria a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare).

[2]Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, minaccia un ingiusto danno a un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero a chi rappresenta l'Autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, ovvero ne offende, in sua presenza, l'onore o il decoro, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.

[3]La stessa pena si applica, se l'ingiuria e' commessa mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

[4]Se il fatto e' commesso per cause estranee al servizio, la pena e' della reclusione militare fino a due anni.

[5]Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o del rappresentante dell'Autorita' militare, la pena e' diminuita da un terzo alla meta'.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art245 · fonte su Normattiva