Art. 250 — Ostruzionismo o sabotaggio nei lavori
[1]Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, ostacola il corso dei lavori, ovvero esegue lavorazione difettosa, o deteriora il materiale di lavoro affidatogli, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare da uno a cinque anni.
[2]Se dal fatto e' derivato grave danno, si applica la reclusione militare non inferiore a sette anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva