Art. 250Ostruzionismo o sabotaggio nei lavori

[1]Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, ostacola il corso dei lavori, ovvero esegue lavorazione difettosa, o deteriora il materiale di lavoro affidatogli, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare da uno a cinque anni.

[2]Se dal fatto e' derivato grave danno, si applica la reclusione militare non inferiore a sette anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art250 · fonte su Normattiva