Art. 261 (Codice penale militare di guerra) — Perdita di nave militare o di aeromobile militare
Quando si verifichi la perdita di una nave militare o di un aeromobile militare, se il comandante supremo non dispone che il procedimento sia rinviato alla cessazione dello stato di guerra, il tribunale supremo militare designa il tribunale militare di guerra che deve conoscere del reato.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva