Art. 266 (Codice penale militare di guerra) — Rimessione dei procedimenti penali a giudici speciali
[1]I procedimenti penali pendenti, alla cessazione dello stato di guerra, davanti ai tribunali militari di guerra, in confronto di persone, che in tempo di pace sono soggette a una giurisdizione speciale, sono devoluti a questa giurisdizione.
[2]La disposizione del comma precedente non si applica nei casi indicati nel secondo comma dell'articolo 264, osservate, per la competenza, le disposizioni dell'articolo 299.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva