Art. 266 (Codice penale militare di guerra)Rimessione dei procedimenti penali a giudici speciali

[1]I procedimenti penali pendenti, alla cessazione dello stato di guerra, davanti ai tribunali militari di guerra, in confronto di persone, che in tempo di pace sono soggette a una giurisdizione speciale, sono devoluti a questa giurisdizione.

[2]La disposizione del comma precedente non si applica nei casi indicati nel secondo comma dell'articolo 264, osservate, per la competenza, le disposizioni dell'articolo 299.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art266 · fonte su Normattiva