Art. 307Assistenza del cancelliere

Il procuratore militare del Re Imperatore, in tutti gli atti che compie, e' assistito dal cancelliere.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art307 · fonte su Normattiva