Art. 308 — Arresto in flagranza
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[1]Le persone indicate nell'articolo 301 devono procedere o far procedere all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un reato militare, punibile con pena detentiva o con pena piu' grave, ferma la osservanza dei modi prescritti dai regolamenti per l'accesso in luoghi militari.
[2]Dell'arresto e' compilato processo verbale. L'arrestato e' posto immediatamente a disposizione del procuratore militare del Re Imperatore, e intanto e' custodito, preferibilmente, in luogo militare, e, se trattasi di militare, e' tenuto separato da persone estranee alle forze armate dello Stato.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 23 novembre 1989 · versione 0 su Normattiva