Art. 31 (Codice penale militare di guerra) — Degradazione
Il militare incorso nella degradazione per effetto di una condanna a pena detentiva, la cui esecuzione e' stata differita a norma dell'articolo 29, continua, per tutto il tempo in cui la pena non e' eseguita, a prestare servizio militare, e la degradazione produce, per tale periodo, gli effetti della rimozione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva