Art. 331Incapacita' o incompatibilita' del perito

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Oltre i casi di incapacita' o d'incompatibilita' del perito, stabiliti dal codice di procedura penale, non puo' prestare l'ufficio di perito l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari alla istruzione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 6 novembre 1947 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art331 · fonte su Normattiva