Art. 331 — Incapacita' o incompatibilita' del perito
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Oltre i casi di incapacita' o d'incompatibilita' del perito, stabiliti dal codice di procedura penale, non puo' prestare l'ufficio di perito l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari alla istruzione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 6 novembre 1947 · versione 0 su Normattiva