Art. 395 — Deliberazione e sentenza
[1]Per la deliberazione della sentenza del tribunale supremo militare, si osservano le disposizioni dell'articolo 370, sostituito il consigliere relatore al giudice relatore.
[2]La sentenza e' sottoscritta dal presidente, dal relatore e dal cancelliere. Il dispositivo e' letto dal presidente, o da un giudice militare da esso delegato, in pubblica udienza, con l'assistenza dei giudici che in quella udienza compongono il tribunale, del rappresentante del pubblico ministero e del cancelliere.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva