Art. 395Deliberazione e sentenza

[1]Per la deliberazione della sentenza del tribunale supremo militare, si osservano le disposizioni dell'articolo 370, sostituito il consigliere relatore al giudice relatore.

[2]La sentenza e' sottoscritta dal presidente, dal relatore e dal cancelliere. Il dispositivo e' letto dal presidente, o da un giudice militare da esso delegato, in pubblica udienza, con l'assistenza dei giudici che in quella udienza compongono il tribunale, del rappresentante del pubblico ministero e del cancelliere.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art395 · fonte su Normattiva