Art. 427 — Dibattimento; sentenza; processo verbale di dibattimento
[1]Per il dibattimento, la sentenza e il processo verbale di dibattimento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo secondo del titolo quinto di questo libro, sostituito al cancelliere il segretario.
[2]Alle deliberazioni del tribunale militare di bordo assiste il segretario, cui spetta redigere le sentenze e le ordinanze.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva