Art. 420 — Ordine di procedere alla istruzione
[1]Fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, il comandante ordina che si proceda alla istruzione a norma delle disposizioni degli articoli seguenti, e provvede alla designazione degli ufficiali per esercitare le funzioni di pubblico ministero e di segretario.
[2]L'ufficiale incaricato delle funzioni di segretario esercita anche le funzioni di cancelliere.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva