Art. 48 (Codice penale militare di guerra)Attentato od offesa al luogotenente generale del Re Imperatore

[1]Il militare, che commette alcuno dei delitti di attentato od offesa contro il luogotenente generale del Re Imperatore, durante la luogotenenza e lo stato di guerra, e' punito secondo le norme seguenti:

[2]1° con la morte con degradazione, nel caso di attentato alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale; 38a

[3]2° con la reclusione da cinque a dieci anni, in ogni altro caso di offesa alla liberta'; e con la reclusione militare da quattro a dieci anni nel caso di offesa all'onore o al prestigio.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 ottobre 1994, n. 589

38a

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art48 · fonte su Normattiva