Art. 48 (Codice penale militare di guerra)Attentato od offesa al luogotenente generale del Re Imperatore

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994. Leggi il testo vigente →

[1]Il militare, che commette alcuno dei delitti di attentato od offesa contro il luogotenente generale del Re Imperatore, durante la luogotenenza e lo stato di guerra, e' punito secondo le norme seguenti:

[2]1° con la morte con degradazione, nel caso di attentato alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale;

[3]2° con la reclusione da cinque a dieci anni, in ogni altro caso di offesa alla liberta'; e con la reclusione militare da quattro a dieci anni nel caso di offesa all'onore o al prestigio.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art48 · fonte su Normattiva