Art. 48 (Codice penale militare di guerra) — Attentato od offesa al luogotenente generale del Re Imperatore
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[1]Il militare, che commette alcuno dei delitti di attentato od offesa contro il luogotenente generale del Re Imperatore, durante la luogotenenza e lo stato di guerra, e' punito secondo le norme seguenti:
[2]1° con la morte con degradazione, nel caso di attentato alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale;
[3]2° con la reclusione da cinque a dieci anni, in ogni altro caso di offesa alla liberta'; e con la reclusione militare da quattro a dieci anni nel caso di offesa all'onore o al prestigio.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva