Art. 48 — Circostanze attenuanti comuni
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[1]Oltre le circostanze attenuanti comuni prevedute dal codice penale, e salva la disposizione dell'articolo seguente, attenuano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
[2]1° l'avere commesso il fatto per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari;
[3]2° l'essere il fatto commesso da militare, che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente militare;
[4]3° l'avere commesso il fatto per i modi non convenienti usati dal superiore.
[5]Per i reati militari, la pena puo' essere diminuita, quando il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 26 luglio 1984 · versione 0 su Normattiva