Art. 78 (Codice penale militare di guerra)Comunicazione di notizie mediante corrispondenza

Chiunque, nei luoghi in stato di guerra, spedisce corrispondenze per qualsiasi destinazione, contenenti alcuna delle notizie indicate negli articoli 72, 75 e 77, e' punito, per cio' solo, indipendentemente dall'avvenuta consegna al destinatario, con la reclusione militare fino a un anno.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art78 · fonte su Normattiva