Art. 99Corrispondenza con lo Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento o di spionaggio militare

Il militare, che tiene con uno Stato estero corrispondenza diretta a commettere alcuno dei fatti indicati negli articoli 85,86, 87 e 88, o che comunque compie atti diretti a commettere alcuno dei fatti stessi, e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art99 · fonte su Normattiva