Art. 99 — Corrispondenza con lo Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento o di spionaggio militare
Il militare, che tiene con uno Stato estero corrispondenza diretta a commettere alcuno dei fatti indicati negli articoli 85,86, 87 e 88, o che comunque compie atti diretti a commettere alcuno dei fatti stessi, e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva