Art. 10 (Codice penale militare di guerra) — Operazioni militari per motivi di ordine pubblico
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Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, la legge penale militare di guerra si applica, in tempo di pace, anche quando un reparto delle forze armate dello Stato sia impegnato in operazioni militari per motivi d'ordine pubblico.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 21 marzo 2003 · versione 0 su Normattiva