Art. 123 (Codice penale militare di guerra)Separazione dal convoglio

Il comandante della scorta di un convoglio, che rimane, per colpa, separato da tutto il convoglio o da parte di esso, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art123 · fonte su Normattiva