Art. 123 (Codice penale militare di guerra) — Separazione dal convoglio
Il comandante della scorta di un convoglio, che rimane, per colpa, separato da tutto il convoglio o da parte di esso, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva