Art. 124 (Codice penale militare di guerra)Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta

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[1]Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, e' punito con la reclusione militare da uno a dieci anni.

[2]Se il fatto e' commesso in presenza del nemico, la pena e' della reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se ha inoltre compromesso la sicurezza del posto, della nave, dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

[3]Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresi':

[4]1° ai militari e agli agenti della forza pubblica, che sono dislocati lungo le linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche o altre vie di comunicazione o di trasporto, per la tutela di esse;

[5]2° ai militari, che compongono la scorta di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo, con consegne determinate.

[6]Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, si addormenta, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art124 · fonte su Normattiva