Art. 124 (Codice penale militare di guerra) — Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994. Leggi il testo vigente →
[1]Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, e' punito con la reclusione militare da uno a dieci anni.
[2]Se il fatto e' commesso in presenza del nemico, la pena e' della reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se ha inoltre compromesso la sicurezza del posto, della nave, dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.
[3]Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresi':
[4]1° ai militari e agli agenti della forza pubblica, che sono dislocati lungo le linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche o altre vie di comunicazione o di trasporto, per la tutela di esse;
[5]2° ai militari, che compongono la scorta di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo, con consegne determinate.
[6]Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, si addormenta, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva