Art. 158 (Codice penale militare di guerra) — Distruzione o sabotaggio di opere o altre cose militari
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[1]E' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni chiunque, nei luoghi in stato di guerra:
[2]1° rimuove, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi, macchinari o altri ordegni di guerra, linee o apparecchi telegrafici, radiotelegrafici o telefonici e simili, ovvero lavori o altre opere di difesa militare, chiusure, recinti e simili, costruiti per uno scopo militare, o ad esso destinati;
[3]2° getta o rende inservibili, in tutto o in parte, o deteriora le armi o le munizioni.
[4]Si applica la pena di morte con degradazione, se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
[5]Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare da uno a dieci anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva