Art. 163 (Codice penale militare di guerra) — Frode in forniture, militari
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[1]Chiunque commette frode nella specie, qualita' o quantita' delle cose od opere indicate nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
[2]Se dalla frode e' derivato grave nocumento alla salute dei combattenti ovvero alle operazioni militari, la pena e' dell'ergastolo; e, se ricorrono inoltre circostanze di particolare gravita', della morte con degradazione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva