Art. 183 (Codice penale militare di guerra) — Divieto di esecuzione immediata dei colpevoli di reati di spionaggio o di reati contro le leggi e gli usi della guerra
Articolo abrogato dalla l. 31 gennaio 2002, n. 6.
Abrogato dal 3 febbraio 2002 · versione 45 su Normattiva