Art. 183 (Codice penale militare di guerra)Divieto di esecuzione immediata dei colpevoli di reati di spionaggio o di reati contro le leggi e gli usi della guerra

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Il comandante, che, fuori del caso di pericolo imminente per la sicurezza delle forze armate o per la difesa militare dello Stato, ordina che, senza previo regolare giudizio, sia immediatamente passata per le armi una persona colta in fiagranza di spionaggio o di un reato contro le leggi e gli usi della guerra, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 24 novembre 1943 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art183 · fonte su Normattiva