Art. 183 (Codice penale militare di guerra) — Divieto di esecuzione immediata dei colpevoli di reati di spionaggio o di reati contro le leggi e gli usi della guerra
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Il comandante, che, fuori del caso di pericolo imminente per la sicurezza delle forze armate o per la difesa militare dello Stato, ordina che, senza previo regolare giudizio, sia immediatamente passata per le armi una persona colta in fiagranza di spionaggio o di un reato contro le leggi e gli usi della guerra, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 24 novembre 1943 · versione 0 su Normattiva