Art. 183 (Codice penale militare di guerra)Divieto di esecuzione immediata dei colpevoli di reati di spionaggio o di reati contro le leggi e gli usi della guerra

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Il comandante, che, fuori del caso di pericolo imminente per la sicurezza delle forze armate o per la difesa militare dello Stato, ordina che, senza previo regolare giudizio, sia immediatamente passata per le armi una persona colta in fiagranza di spionaggio o di un reato contro le leggi e gli usi della guerra, e' punito con la reclusione militare fino a un anno. 1a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Comunicato 4 ottobre 1943

1a

Il Comunicato 4 ottobre 1943 (in G.U. 24/11/1943, n. 2) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene previste dall'art. 183 C.P.M.G. Per il reato di manifestazioni e grida sediziose sono aumentate nel minimo a 5 anni e nel massimo a 15 anni di reclusione militare".

Testo vigente dal 24 novembre 1943 al 3 febbraio 2002 · versione 1 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art183 · fonte su Normattiva