Art. 192 (Codice penale militare di guerra) — Maltrattamenti verso infermi, feriti o naufraghi
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[1]Chiunque usa maltrattamenti contro infermi, feriti o naufraghi, ancorche' nemici, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
[2]Se i maltrattamenti sono gravi, o trattasi di sevizie, la reclusione non e' inferiore a dieci anni; e, se il fatto e' inoltre commesso da un incaricato del trasporto o dell'assistenza dell'infermo, del ferito o del naufrago, si applica l'ergastolo.
[3]Si applica la pena di morte con degradazione, se dal fatto e' derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva