Art. 31 (Codice penale militare di guerra)Degradazione

Il militare incorso nella degradazione per effetto di una condanna a pena detentiva, la cui esecuzione e' stata differita a norma dell'articolo 29, continua, per tutto il tempo in cui la pena non e' eseguita, a prestare servizio militare, e la degradazione produce, per tale periodo, gli effetti della rimozione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art31 · fonte su Normattiva