Art. 52 (Codice penale militare di guerra)Nocumento alle operazioni militari

Il militare, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, impedisce od ostacola lo svolgimento di attivita' inerenti alla preparazione o alla difesa militare, e' punito, se dal fatto e' derivato nocumento alle operazioni di guerra dello Stato italiano, con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art52 · fonte su Normattiva