Art. 52 (Codice penale militare di guerra) — Nocumento alle operazioni militari
Il militare, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, impedisce od ostacola lo svolgimento di attivita' inerenti alla preparazione o alla difesa militare, e' punito, se dal fatto e' derivato nocumento alle operazioni di guerra dello Stato italiano, con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva