Art. 59 (Codice penale militare di guerra) — Spionaggio militare
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[1]E' punito con la morte con degradazione il militare, che, per favorire il nemico, si procura o tenta di procurarsi documenti, oggetti o notizie, che possono compromettere la sicurezza di una piazza, di un forte o posto militare, di una nave militare o da trasporto, di un aeromobile militare o da trasporto, di un arsenale o altro stabilimento militare, ovvero di zone di adunata, di azione o stazione delle forze armate terrestri, marittime o aeree, o comunque delle forze armate dello Stato; anche senza essersi introdotto nei luoghi suindicati.
[2]La stessa pena si applica al militare, che, per procurarsi documenti, oggetti o notizie in favore del nemico, si introduce in alcuno dei luoghi indicati nel comma precedente.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva