Art. 67 (Codice penale militare di guerra)Procacciamento di notizie segrete, senza il fine di favorire il nemico

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[1]Il militare, che, senza il fine di favorire il nemico, si procura, senza l'autorizzazione dell'Autorita' competente, notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, ovvero compie atti diretti a procurarsele, e' punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

[2]Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art67 · fonte su Normattiva