Art. 67 (Codice penale militare di guerra) — Procacciamento di notizie segrete, senza il fine di favorire il nemico
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[1]Il militare, che, senza il fine di favorire il nemico, si procura, senza l'autorizzazione dell'Autorita' competente, notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, ovvero compie atti diretti a procurarsele, e' punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
[2]Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva