Art. 68 (Codice penale militare di guerra) — Rivelazione di segreti militari, senza il fine di favorire il nemico
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[1]Il militare, che, senza il fine di favorire il nemico, comunica o, comunque, rivela documenti, oggetti o notizie, concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, e' punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.
[2]Se il colpevole era, per ragione di ufficio o di servizio, in possesso dei documenti o degli oggetti o a cognizione delle notizie, la pena e' della reclusione militare non inferiore a quindici anni.
[3]Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva