Art. 68 (Codice penale militare di guerra)Rivelazione di segreti militari, senza il fine di favorire il nemico

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994. Leggi il testo vigente →

[1]Il militare, che, senza il fine di favorire il nemico, comunica o, comunque, rivela documenti, oggetti o notizie, concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, e' punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

[2]Se il colpevole era, per ragione di ufficio o di servizio, in possesso dei documenti o degli oggetti o a cognizione delle notizie, la pena e' della reclusione militare non inferiore a quindici anni.

[3]Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art68 · fonte su Normattiva