Art. 86 (Codice penale militare di guerra)Fatti diretti a indurre alla sospensione o alla cessazione delle ostilità

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[1]Chiunque commette un fatto diretto a indurre il Governo italiano alla sospensione delle ostilita' o alla cessazione della guerra e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione non inferiore a dieci anni.

[2]Se il fatto e' commesso da un militare, la reclusione non e' inferiore a quindici anni.

[3]Se piu' persone, per il fine suindicato, insorgono in armi, si applica la pena di morte con degradazione. 38a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 ottobre 1994, n. 589

38a

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Testo vigente dal 25 ottobre 1994 al 21 marzo 2003 · versione 39 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art86 · fonte su Normattiva