Art. 86 (Codice penale militare di guerra) — Fatti diretti a indurre alla sospensione o alla cessazione delle ostilità
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[1]Chiunque commette un fatto diretto a indurre il Governo italiano alla sospensione delle ostilita' o alla cessazione della guerra e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione non inferiore a dieci anni.
[2]Se il fatto e' commesso da un militare, la reclusione non e' inferiore a quindici anni.
[3]Se piu' persone, per il fine suindicato, insorgono in armi, si applica la pena di morte con degradazione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva