capo IV — Della violazione dei doveri verso infermi, feriti, naufraghi o morti e verso il personale sanitario
- Art. 190 — Omessa assistenza verso militari infermi, feriti o naufraghi
- Art. 191 — Uso delle armi contro ambulanze, ospedali, navi o aeromobili sanitari o contro il personale addettovi
- Art. 192 — Maltrattamenti verso infermi, feriti o naufraghi
- Art. 193 — Spoliazione d'infermi, feriti o naufraghi
- Art. 194 — Violenza contro le persone addette al servizio sanitario e i ministri del culto
- Art. 195 — Omesso rilascio di persone addette al servizio sanitario o di ministri del culto
- Art. 196 — Mutilazione, vilipendio o sottrazione di cadavere
- Art. 197 — Spoliazione di cadavere o sottrazione di denaro o di altri oggetti
- Art. 198 — Arbitrario disconoscimento della qualità di legittimo belligerante